Aprire una nuova impresa o una nuova società comporta la soddisfazione di molti passaggi burocratici obbligatori ed altri opzionali ma ugualmente fondamentali. Uno di questi è sicuramente quello di registrare il proprio marchio per poter da subito iniziare a progettare una campagna pubblicitaria.
Registrare il proprio marchio in Italia necessita a priori di uno studio di fattibilità per evitare contestazioni da parte dei proprietari di altri marchi simili. Se si è intenzionati ad evitare una lunga causa giuridica bisogna controllare, prima di presentare la propria idea all’Ufficio Marchi, tutti i marchi simili registrati in Italia, in Unione Europea o marchi internazionali operanti anche in Italia.
Se viene svolto a dovere questo passaggio, probabilmente non arriveranno contestazioni nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione e l’approvazione.
Registrare il proprio marchio: le tempistiche medie
In Italia il tempo di attesa medio per ottenere la certificazione è di circa 12 mesi. In questo periodo è compreso anche il lasso di tempo di tre mesi necessario a far pervenire eventuali contestazioni da parte della concorrenza. Passati, con esito positivo, i 12 mesi il marchio è di proprietà del richiedente per 10 anni (con facoltà di rinnovo).
Attenzione, però, ad utilizzarlo subito e non “lasciarlo nel cassetto”. Se il marchio non è utilizzato entro cinque anni dalla registrazione avviene la perdita dei diritti sullo stesso. Per evitare ciò, è possibile anche dare in concessione il proprio marchio mantenendone la proprietà esclusiva.
Marchio di fatto vs marchio registrato: quali sono le differenze?
In Italia è riconosciuta una tutela anche ai cosiddetti “marchi di fatto”, ovvero brand che non sono registrati secondo la procedura illustrata prima ma che, comunque, sono assimilabili univocamente ad un prodotto o ad un servizio. In alcuni casi, e spesso dopo lunghe controversie giudiziarie, è possibile riconoscere una tutela per un marchio di fatto. La strategia, com’è evidente, è un rischio, quindi meglio affidarsi per proteggere la proprietà intellettuale ad un marchio registrato.
Che cosa cambia tra la dicitura R e la dicitura TM?
Spesso notiamo che molti loghi sono comprensivi della resa grafica ® e TM. Spesso vengono utilizzati indistintamente, ma secondo l’ordinamento legislativo italiano c’è una grossa differenza tra i due. Nel nostro paese è possibile utilizzare la dicitura ® solo quando un marchio è stato approvato e certificato dall’ufficio preposto. In altre parole, non è possibile utilizzarlo quando l’iter di registrazione è ancora aperto, pena sanzioni.
Altra storia per la dicitura TM. Mutuata dal mondo anglosassone è l’abbreviazione di Trademark ovvero “marchio di fabbrica”. Legalmente questa formula non ha alcun valore, quindi spesso le aziende lo utilizzano per indicare una proprietà intellettuale anche quando il marchio è in fase di registrazione. È spesso utilizzato anche da aziende straniere che operano in Italia perché nel paese di registrazione TM assume valore legale.
Apporre il “bollino” ® non è obbligatorio per legge ma, a livello comunicativo, rende l’impressione di autorevolezza e di unicità. Eventuali imitatori saranno scoraggiati dall’apposizione della R dato che implica il concetto che utilizzarlo può portare ad una lunga (e costosa) controversia legale.