Cerchiamo di capire cosa ha previsto la riforma delle norme del codice penale (ed in piccola parte anche del codice civile e del codice di procedura penale) approvata da Camera e Senato e promulgata dopo diversi giorni di tribolazione dal nostro Presidente della Repubblica.
Vengono sostanzialmente in rilievo tre articoli del codice penale, ovvero l’art. 52 intitolato Difesa Legittima; l’art. 614 intitolato Violazione di domicilio e l’art. 55 intitolato Eccesso colposo.
Riforma Legittima Difesa: in cosa consiste l’articolo 55
Cominciamo col dire che la norma che ha creato più “turbamento” negli operatori del diritto, in primis tra i magistrati, è l’art. 55. Partiamo dal presupposto che la legittima difesa è una causa di non punibilità di fatti che altrimenti costituirebbero reati. Altrimenti detto, se una certa condotta normalmente viene considerata reato e dunque viene punita, se commessa per “legittima difesa” esclude che l’autore possa essere punito. Dunque se Tizio spara a Sempronio anche per distrazione o per qualunque altro motivo viene normalmente punito, se agisce per necessità di difendere sé (un suo diritto) od altri (un altrui diritto) dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, allora in linea di massima non è punibile. E’ proprio su questa “linea di massima” che si muove tutto il dibattito della legittima difesa, in quanto i requisiti affinchè si possa configurare la non punibilità di colui che agisce in legittima difesa, nel tempo, fino a giungere all’attuale riforma, si sono sempre più ammorbiditi.
Dunque c’è legittima difesa (in linea di massima) quando si agisce per difendere sè od altri dal pericolo di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Questo lo dice il primo comma dell’art. 52 del codice penale. Lo stesso articolo prosegue affrontando la specifica tematica della violazione di domicilio. Ovvero nei casi previsti dall’art. 614 del codice penale (intitolato violazione di domicilio e configurantesi ogni volta che taluno si introduce nell’altrui abitazione od in altro luogo di privata dimora contro la volontà di chi vi abita), il requisito della proporzione viene presunto, ovvero non è più un problema di chi agisce in legittima difesa in un luogo di privata abitazione (o dove si esercita un’attività commerciale) a dover provare che la difesa è proporzionata all’offesa. In quanto, come detto, ciò si presume sempre. E proprio la parolina “sempre” aggiunta al secondo comma dell’art. 52 rappresenta la modifica più eclatante a tale articolo. Quindi chiunque dentro casa propria o nella sede dell’attività commerciale usa un’arma legittimamente detenuta per difendere la propria o l’altrui incolumità od i beni propri o altrui, se non vi è desistenza da parte di chi si è introdotto in casa o nel domicilio e se c’è pericolo di aggressione, il rapporto di proporzionalità tra offesa ricevuta e difesa azionata sussiste sempre. Vi è dunque oggi una presunzione assoluta dovuta all’aggiunta dell’avverbio “sempre”.
Ma veniamo all’art. 55 del codice penale. Questo articolo intitolato “Eccesso colposo” ci dice che se nell’agire in legittima difesa si eccedono “colposamente” (ovvero con leggerezza, con negligenza o con distrazione) i limiti stabiliti dalla legge o dalla necessità, allora l’autore del fatto verrà punito per il corrispondente delitto colposo. Per fare un esempio, il proprietario di una villa imbraccia il fucile e uccide una persona che stava scavalcando il muro di cinta della casa ma piuttosto che sparare in aria per intimorirlo, lo ferisce mortalmente. Prima della riforma Tizio poteva essere accusato e punito del corrispondente delitto di omicidio colposo (eccesso colposo); oggi in seguito all’introduzione del secondo comma dell’art. 55 le cose non stanno più così, in quanto il detto art. 55 novellato prevede che non sarà rinvenibile l’eccesso colposo e dunque non potrà più essere punito per il corrispondente delitto colposo colui che ha commesso il fatto in stato di grave turbamento. Va specificato che lo stato di turbamento costituisce dunque una ulteriore causa di non punibilità ma si badi bene, solo quando la legittima difesa avvenga dentro le mura domestiche o nel domicilio o nella sede degli affari. In sostanza basterà dire che si era molto turbati per esimersi dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa ! Ed è proprio questo il cruccio degli operatori del diritto, ovvero la valutazione dello stato di grave turbamento che diviene fondamentale ad evitare pene e condanne e le difficoltà che di volta in volta si incontreranno per individuare se sussistente o meno tale elemento psicologico!
Riforma Legittima Difesa: il parere del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica si è preso tutti i 30 giorni a sua disposizione prima di promulgare la legge che ha modificato le norme sulla dibattutissima “legittima difesa”, per poi accompagnare la sua controfirma con una serie di raccomandazioni contenute in una lettera diretta ai Presidenti della Camera e del Senato, nella quale afferma che la “nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.
Riforma Legittima Difesa, é incostituzionale?
Lo scrupoloso Capo dello Stato, lungimirante nonché fedelissimo alle esigenze di giustizia si è poi soffermato sullo stato di turbamento a cui fa riferimento il novellato art. 55 del codice penale affermando che L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta. In senso contrario alla riforma anche i magistrati, come confermato dalle parole del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Francesco Minisci, il quale ha avuto modo di sottolineare che questa è una riforma di cui non abbiamo bisogno” e che presenta “grossi profili di incostituzionalita’”. “Quello schema alla francese, quella tutele rafforzata che si cerca di raggiungere attraverso questa riforma, in Italia già l’abbiamo, è stata introdotta nel 2006 si sta cercando di lanciare messaggi sbagliati ai cittadini, che se succede un fatto astrattamente rientrante nella legittima difesa non si deve fare nessun accertamento. Questo non è possibile. Gli automatismi non sono possibili. Se un soggetto muore in un determinato contesto, il pubblico ministero, le forze dell’ordine devono fare le indagini. Se diciamo il contrario, diciamo una cosa sbagliata ai cittadini”. La norma «prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, tutti saranno meno garantiti». Le scriminanti (o cause di non punibilità) devono avere tutte pari dignità secondo Minisci e proprio nella diversa dignità che viene data alla “legittima difesa” è da ricercare il primo profilo di incostituzionalità della riforma.
Salvini ha comunque parlato di una giornata bellissima quella in cui la riforma è stata approvata.