Nuove misure e ulteriori restrizioni contenute nel nuovo Dpcm firmato nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Le misure di contenimento sono valide per dieci comuni in Lombardia e uno in Veneto, in Emilia-Romagna, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona. Ma anche Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. Le misure e gli interventi da applicare nelle cosiddette ‘zone rosse’ sono estesi fino a domenica 8 marzo.
Cosa è il Dpcm sul Coronavirus
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, dopo aver ascoltato i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene in considerazione le indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Il testo a sua volta distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento. Obiettivo del Governo è “disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi”.
Le misure adottate
Ecco le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 1: misure di contenimento per 11 comuni, ossia le ‘zone rosse’ (10 in Lombarda, 1 in Veneto). Nello specifico è vietato l’accesso o l’allontanamento nei e dai comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel/dal comune veneto di Vò Euganeo. Nei suddetti comuni sono vietate anche “manifestazioni” o “iniziative di qualsiasi natura” seppur “svolti in luoghi aperti al pubblico”.
Altre misure adottate sono:
- chiusura di “servizi educativi per l’infanzia”, “scuole di ogni ordine e grado”, “istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
- sospensione dei “viaggi di istruzione” fino al 15 marzo, dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, delle attività degli uffici pubblici, eccezion fatta “l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità”; “le procedure concorsuali pubbliche e private”;
- chiusura di “tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità”;
- sospensione dei “servizi di trasporto di merci e persone”, delle “attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica attività”, compresa quindi “l’attività veterinaria, “nonché quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza”;
- sospensione delle “attività lavorative” anche per i lavoratori residenti o domiciliati negli undici comuni e che lavorano al di fuori delle zone interessate.
Tuttavia, suddette misura non sono applicabili “al personale sanitario, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e alle forze armate nell’esercizio delle loro funzioni”.