È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte l’11 giugno, che fissa nuove misure per la gestione della Fase 3 e la riapertura delle restanti attività. I nuovi provvedimenti saranno validi dal 15 giugno al 14 luglio.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 reca la scritta “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Attività da svolgere nella Fase 3
Nel dettaglio:
- riaprono parchi e aree giochi anche per i minori della fascia 0-3;
- i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa;
- riapertura dei centri estivi per i minorenni;
- ripartono da oggi le competizioni sportive d’interesse nazionale ma a porte chiuse;
- è consentita l’attività sportiva con la distanza di almeno due metri;
- ripartono palestre, piscine, circoli sportivi rispettando il distanziamento;
- sono consentite le attività nei comprensori sciistici con l’ok delle regioni;
- sono consentite le manifestazione con il rispetto del distanziamento;
- sale giochi, scommesse e bingo riaprono con l’ok delle regioni;
- ripartono cinema, teatri e concerti con l’obbligo di mascherina e distanziamento; il numero massimo di mille spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi;
- è possibile l’accesso nei luoghi di culto e le funzioni religiose avvengono nel rispetto dei protocolli siglati con le comunità religiose;
- i musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- sono sospese le scuole e le università di ogni ordine e grado, tranne gli esami di maturità e permangono la didattica e gli esami universitari a distanza;
- ripartono le attività di centri benessere, termali, culturali e sociali ripartono solo con l’ok delle regioni;
- gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso;
- è possibile visitare i cari nelle RSA nel pieno rispetto delle modalità di accesso disposte dalla direzione sanitaria competente;
- il commercio al dettaglio è consentito con il distanziamento e il rispetto dei protocolli;
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) sono consentite con l’ok delle regioni e con il rispetto dei protocolli di distanziamento;
- sono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- la regione dispone la programmazione del trasporto pubblico locale;
- si possono svolgere le attività degli stabilimenti balneari con l’ok della regione e il rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione;
- le strutture recettive sono aperte mantenendo il distanziamento sociale.
I viaggi
Deve sottoporsi alla quarantena chi proviene dall’estero, eccetto i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, e i lavoratori transfrontalieri. In particolare, chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve fare la quarantena se rimane per un periodo inferiore a 5 giorni.
Inoltre, fino al 30 giugno, sono consentiti solo viaggi da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra.
Quali attività non sono consentite
Sono sospesi fino al 14 luglio 2020:
- i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- fiere e congressi.