Articolo 2: misure di contenimento per Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e le province di Pesaro-Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.
Esso verte invece sulle limitazioni riguardanti le aree più colpite. In questo caso sono sospesi eventi e competizioni sportive di qualsiasi ordine e disciplina fino all’8 marzo. Piuttosto “resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”, a patto che non si svolgano nelle zone rosse. “È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti”.
Oltremodo è autorizzata l’attività nei comprensori sciistici, “a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)”. Sono “sospese, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario”.
Quanto ai “luoghi di culto“: l’apertura “è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. Stessa regola valida per “i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura“: possono restare aperti “a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone”. È stabilita la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come le università e le scuole di formazione.
Per di più si propende per la sospensione delle “procedure concorsuali pubbliche e private”, ad “esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”.
Per quanto riguarda bar, pub e locali che svolgono attività di ristorazione possono restare aperti “a condizione che “il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Rimangono aperti i centri commerciali “in modo tale che sia garantita ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.
Ulteriori limitazioni sono stabilite in seno “all’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti”, nonché “la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale”.
Infine è opportuno “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19”.
Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona: si applica “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. Solo in Lombardia e in provincia di Piacenza si applica “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali”.
Articolo 4: misure sull’intero territorio nazionale.
A livello nazionale, si legge nel testo, è prevista la sospensione fino al 15 marzo di “viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. E’ possibile per “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria”, attivare “modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.