Decreto 4 Maggio: è possibile raggiungere le seconde case?

Oggi è stato pubblicato il DPCM firmato da Giuseppe Conte sull’inizio della cosiddetta “Fase 2”. Il testo più lungo degli altri tende a ridefinire e a superare tutti i DPCM emessi in precedenza e contiene diverse pagine di allegato per chiarificarne il contenuto. Tra gli allegati, anche l’elenco dei codici ATECO che potranno riaprire a partire dal 4 maggio.

Molti italiani, però, non hanno ben compreso come interpretare le nuove limitazioni imposte dal DPCM. È ad esempio chiaro che anche per gli spostamenti urbani ci sarà bisogno dell’autocertificazione, a maggior ragione per quelli intra-regionali, permessi solo se motivati da situazioni di necessità.

Gli spostamenti tra Regioni sono attualmente vietati, ma una frase del Decreto ha lasciato uno spiraglio aperto per muoversi tra le diverse regioni italiane. Oltre ai consueti motivi di lavoro e alle situazioni di urgenza, è stato aggiunto il rientro alla propria abitazione, residenza e domicilio. Visto che – contemporaneamente – non è stato vietato il ritorno alle seconde case (come precedenti decreti avevano fatto), è possibile dedurre che il ritorno alla seconda casa dovrebbe essere consentito se questa comporta residenza, domicilio o abitazione.

Ad ogni modo sono in molti ad aspettare una circolare interpretativa, visto che la norma può essere variamente interpretata. Per evitare di incappare in sanzioni, quindi, è sempre consigliabile attendere un pronunciamento non ambiguo da parte del Governo. Molti, però, si sono chiesti a tal proposito cosa si intende per “abitazione”, vediamolo insieme.

Seconde case: cosa si intende per abitazione?

Alcuni siti specialistici definiscono così il concetto giuridico di abitazione:

Si ha abitazione principale per l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o/e dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e affini entro il secondo grado). Tale situazione è accertabile in base ai registri anagrafici o in base all’autocertificazione con la quale si può attestare che la dimora principale è in un luogo diverso da quello anagrafico.

Sembra quindi che, a differenza dei meglio codificati residenza e domicilio, l’abitazione sia autocertificabile, sempre evitando di fornire false dichiarazioni.

Scritto da Matteo Squillante

Napoletano di nascita, attualmente vivo a Roma. Giornalista pubblicista, mi definisco idealista e sognatore studente di Storia presso l'Università di Roma Tor Vergata. Osservatore silenzioso e spesso pedante della società attuale. Scrivo di ciò che mi interessa: principalmente politica, cinema e temi sociali.