Il tanto discusso decreto Sicurezza bis è diventato legge dopo una serratissima votazione avvenuta lunedì 5 agosto. Il provvedimento della Lega, approvato dal Senato col voto di fiducia, consta in totale di 18 articoli e annovera tra le altre nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive e di protesta, stanziamento di fondi per le forze dell’ordine, “porti chiusi” e multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane.
Il voto di fiducia
Una giornata serrata fatta di silenzi, assenze e rumori che hanno confermato l’ulteriore aria tesa circolante tra le aule di Palazzo Madama, dove non solo è stata ribadita la fiducia al governo gialloverde, ma ha dato il via libera definitivo al decreto che chiarisce ulteriormente le norme su immigrazione e ordine pubblico. Alla fine sono stati ben 160 i voti a favore, 21 gli astenuti e 57 i contrari (presenti solo 289 senatori su 321).
I punti salienti del decreto
Il decreto sicurezza bis si articola in quattro punti salienti:
- Porti chiusi;
- Sanzioni;
- Immigrazione clandestina;
- Ordine pubblico.
Porti Chiusi
Il ministro dell’Interno, stabilisce il nuovo decreto, “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e di sicurezza. In altre parole, quando ci siano le condizioni per una repentina violazione del provvedimento su immigrazione e, in particolare, quando sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
In questo caso, i ministri delle Infrastrutture e della Difesa devono controfirmare il provvedimento riguardante l’attuazione del blocco, mentre nella prima versione del decreto, i titolari dei due dicasteri venivano semplicemente informati.
Sanzioni
Una sanzione da un minimo di 150 mila euro a un massimo di un milione di euro viene inflitta al comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Lo specifica l’articolo 2 del sicurezza bis, aggiungendo anche il sequestro della nave.
Inoltre per il capitano della nave è previsto l’arresto in flagranza nel caso in cui incorre nel “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione”.
Immigrazione clandestina
Invece l’articolo 3 modifica l’art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale e puntualizza che la Procura distrettuale diventi competente per tutte le indagini che riguardano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
In più, con l’articolo 4 vengono stanziati 500 mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.
Oltre modo, due milioni di euro per il 2019,che potranno aumentare fino a un massimo di cinquanta milioni di euro, sono previsti all’articolo 12 per il rimpatrio dei migranti irregolari.
Ordine pubblico
Dall’articolo 6 all’articolo 18 del decreto Sicurezza Bis, infine, vengono introdotte nuove norme e reati in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive. La novità attiene a “una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”.
Il provvedimento prevede anche che “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” il fatto costituisca un’aggravante. Vieta anche l’uso di “caschi o di qualsiasi altro dispositivo che renda irriconoscibile una persona”, nelle manifestazione di questo tipo.
Inasprite anche le pene per chi compie una serie di reati: “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, “resistenza a un pubblico ufficiale”, “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti”, “devastazione e saccheggio”, “interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità”.