Infedeltà coniugale, gli sms del partner nel giudizio

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Sembra assuma sempre più importanza, soprattutto al fine di determinare gli effetti economici di una separazione, la prova che il coniuge è in grado di sottoporre all’attenzione del giudice soprattutto nell’ipotesi di tradimento. Il principio è stato del resto ribadito in una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, chiamata ad esprimersi sulla validità di uno scambio di sms con l’amante in un caso di infedeltà coniugale, ha ritenuto la pratica assolutamente corretta.

L’sms potrà dunque essere utilizzato in giudizio come prova anche per consentire al giudice di determinare con esattezza su quale dei due coniugi ricada la “colpa” della fine del rapporto (aspetto non irrilevante al fine di dirimere le questioni di natura prettamente economica). Stando a quanto sancito dall’art. 151 del codice civile, infatti “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”

Il tenore della norma, del resto assolutamente chiaro, già ad una prima lettura lascerebbe propendere per la tesi secondo cui lo scambio di sms tra il coniuge e l’amante costituisce di fatto un elemento di prova che può consentire di provare quale dei due coniugi si sia reso colpevole di un atteggiamento comunque contrario ai doveri del matrimonio.

Un aspetto da non sottovalutare è però quello relativo all’eventuale violazione della privacy nel trattamento degli sms. Secondo i giudici, il rapporto di coppia implica una inevitabile rinuncia, seppur parziale o limitata, della propria riservatezza e il coniuge che legge gli sms dal cellulare dell’altro coniuge che aveva inavvertitamente lasciato lo smartphone a casa, non costituisce alcun illecito. Cosa ben diversa sarebbe se il coniuge fosse venuto a conoscenza degli sms sottraendo con la forza il cellulare: in quel caso rischierebbe di configurarsi un altro reato che rientrerebbe nel novero del reato di violenza.