Papa Francesco ha voluto lanciare un messaggio forte in merito ai casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori, abolendo il “segreto pontificio“. Trattasi dell’effetto del cosiddetto Rescriptum ex audientia pubblicato oggi, con cui si promuove una Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”.
Cosa prevede il “Rescriptum ex audientia”
L’articolo 1 prevede che “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori, di cui nel Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’ e nelle norme ‘de gravioribus delictis'”. In più è stato sancito che il reato di pedopornografia sussista fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’età di 18 anni, e non solo 14 com’era finora.
Invece all’articolo 2 viene stabilito che “l’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti”.
L’articolo 3 specifica piuttosto che “nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 õ2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”. In altre parole, la soggezione di questi delitti al “segreto pontificio” viene ridotto al semplice “segreto d’ufficio” previsto a tutela della buona fama delle persone coinvolte.
L’articolo 4 suppone che “il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”. Ciò renderà più solida la collaborazione con la giustizia dei diversi Stati e semplice l’espletamento dell'”obbligo di denuncia” da parte dei superiori nei casi di abusi, già previsto dalle altre normative introdotte da papa Francesco.
Infine nell’articolo 5 viene precisato che “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa” a “chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni”.