Riforma Pensioni, Ultime Notizie Oggi (29 Aprile 2017): Ape Sociale e Ape Volontario

Novità in materia di riforma pensioni oggi 29 aprile 2017. Le ultime notizie infatti ci dicono che il Consiglio di Stato ha sollevato alcune questioni relative al decreto attuativo sull’Ape Sociale che finalmente una volta recepite potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre il Governo ha risposto ad alcune questioni riguardati l’Ape Volontario e la sua attuazione e infine è stato fatto un chiarimento importante sul possibile cumulo della prestazione Inail e dell’assegno di invalidità.

RIFORMA PENSIONI, APE SOCIALE RETROATTIVO

Arrivano le prime osservazioni del Consiglio di Stato sul decreto attuativo relativo all’Ape Sociale. In particolare le valutazioni dei giudici di Palazzo Spada si soffermano sui ritardi con i quali è stato partorito il decreto e quindi la possibilità sempre più concreta che non riesca ad entrare in vigore entro il 1 maggio visto che dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E così i giudici hanno chiesto al Governo di riconoscere la retroattività del provvedimento di misura anticipatoria della pensione per consentire ai soggetti di beneficiare dei trattamenti dalla data prevista dalla Legge di Bilancio. In pratica una volta che l’Inps avrà accolto la domanda, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, dovrà riconoscere il beneficio a partire dal 1 maggio e fino al conseguimento dell’età anagrafica per far partire il trattamento pensionistico di vecchiaia. Inoltre lo stesso Consiglio di Stato ha inviato a far presentare le domande non più entro il 30 giugno bensì entro il prossimo 31 luglio proprio per i ritardi accumulati nella fase di partenza della misura. Inoltre il Consiglio di Stato ha suggerito altri cambiamenti: alleggerimenti degli oneri probatori e ipotesi di decadenza del diritto.

RIFORMA PENSIONI, GOVERNO: “NON CI SARANNO NUOVI ESODATI”

Nonostante il decreto attuativo relativo all’Ape Volontario non è stato ancora reso noto il Governo ha tenuto a sottolineare che le regole che verranno scritte non andranno a creare nuovi esodati. In particolare è stato il sottosegretario al Welfare Luigi Bobba a rispondere in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati all’interrogazione che era stata sollevata dall’onorevole Simonetti della Lega Nord relativamente all’innalzamento nei prossimi 3 anni del requisito anagrafico per fruire dell’Ape. “L’APE è una misura sperimentale e pertanto opererà in un orizzonte temporale limitato all’interno del quale al momento non è prevista alcuna modificazione dei previsti requisiti pensionistici. Al riguardo evidenzio, comunque, che nei lavori preparatori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di APE, si sta tenendo conto dell’aumento – nel 2019 e nel 2021 – dell’età anagrafica necessaria per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente in materia di adeguamenti della speranza di vita. Qualora nei prossimi anni il legislatore dovesse confermare la misura rendendola strutturale e decidesse di intervenire su requisiti pensionistici, sarà senz’altro sua cura prevedere tutte le misure idonee ad evitare che i beneficiari dell’APE si trovino sprovvisti di reddito e di pensione”, questa la risposta articolata da Bobba.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE: CUMULO RENDITA INAIL E INVALIDITA’

Pensioni Oggi viene a chiarire un dubbio che spesso sorge in quelle famiglie che hanno subito un evento invalidante di uno dei loro cari: è possibile cumulare la prestazione Inail con l’assegno di invalidità? Bisogna far riferimento all’articolo 1 della Legge 335/1995 che secondo l’interpretazione del portale che si occupa di pensioni “…impone la regola generale che la pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità privilegiato liquidati dall’assicurazione generale obbligatoria in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante”. Quindi se l’evento invalidante è lo stesso il lavoratore può andare a cumulare solo la quota di pensione che eccede la rendita Inail.