E’ stata depositata oggi l’attesa sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 18287, che chiarisce i presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, attribuendo valore determinante al contributo fornito dall’ex coniuge.
Il contrasto giurisprudenziale e la sentenza Grilli
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute per sciogliere un conflitto nella nostra giurisprudenza, dopo che la sentenza Grilli aveva prodotto una sorta di “terremoto giurisprudenziale”.
La sentenza Grilli del maggio dello scorso anno aveva infatti segnato un superamento del tradizionale parametro della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, quale criterio per la determinazione del diritto all’assegno divorzile, affermando invece il principio di auto-responsabilità dei coniugi dopo il divorzio. La decisione delle Sezioni Unite era attesa dal 10 aprile.
Cosa stabiliscono le Sezioni Unite
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, nello stabilire l’assegno di divorzio “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età“.
I principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà
La Cassazione ha infatti ritenuto che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione insieme “assistenziale, compensativa e perequativa“. Il “criterio integrato” così individuato si fonda “sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.
La condizione economica come frutto di decisioni comuni assunte durante il matrimonio
La sentenza rileva inoltre che “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale“.
“Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Pertanto, hanno concluso i Giudici “l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare“.
Adeguatezza dei mezzi e contributo dell’ex coniuge
In altri termini, con questa sentenza, le Sezioni Unite sembrano aver cercato di mitigare gli effetti delle precedenti pronunce, che parevano aver archiviato il diritto alla conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, delineando, attraverso il ricorso ad un criterio di valutazione composito, un assetto di maggior equilibrio e perequazione.
Escludendosi qualsiasi automatismo, i principi sanciti dalle Sezioni Unite permetteranno di valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge al momento del divorzio, alla luce del suo contributo alla formazione del patrimonio comune e personale, tenuto conto della durata del matrimonio, dell‘età e delle scelte compiute per la realizzazione della vita familiare, che evidentemente possono continuare ad avere ripercussioni anche dopo la fine del matrimonio.
Sembra nell’insieme positiva la reazione degli avvocati matrimonialisti.