Si è concluso il Consiglio dei ministri straordinario indetto dal premier Giuseppe Conte a margine dell’emergenza coronavirus. È stato varato un decreto d’emergenza che, sottolinea Conte, “ci consentirà di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l’allontanamento degli individui dalle aree ritenute di focolaio, il lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vo’ Euganeo. Sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate”.
“In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore”, ha commentato su Facebook il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. E ha aggiunto: “Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente”.
In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate…
Gepostet von Lucia Azzolina am Samstag, 22. Februar 2020
Decreto emergenza su Coronavirus: i punti essenziali
Rientrano tra le varie “misure speciali”:
- divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
- divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
- sospensione di ogni viaggio d’istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;
- sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
- previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quello che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe.