Suicidio Assistito Italia, Consulta conferma: “Non è punibile chi aiuta”

Le motivazioni contenute nella sentenza sul fine vita depositata dalla Corte Costituzionale confermano quella emanata lo scorso 25 settembre in relazione al caso di Dj Fabo

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Sembra essere arrivata ad una svolta una tematica importante come il suicidio assistito, che ha scatenato non poche discussioni. La Consulta reputa non punibile chi aiuta al suicidio “una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

A patto però, continua la Consulta, che persistano determinate condizioni come una “procedura medicalizzata”. A ciò si accompagna un altro dettaglio importante: infatti la verifica delle condizioni richieste deve essere compiuta da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

Trattasi delle motivazioni contenute nella sentenza sul fine vita depositate dalla Corte Costituzionale in risposta alla richiesta dei giudici milanesi nell’ambito del processo a Marco Cappato che aveva accompagnato in Svizzera il Dj Fabo per il suicidio assistito. Già lo scorso 25 settembre la Consulta aveva ritenuto non punibile il suicidio assistito. 

Diversi problemi erano sorti in seno a questo tema, a partire dalla dichiarata incostituzionalità della norma penale relativa al reato di istigazione o aiuto al suicidio disciplinato dall’art. 580 del Codice penale. Malgrado ciò, erano state stabilite specifiche condizioni per consentire la non punibilità di chi agevola l’altrui proposito di suicidio, per evitare in altre parole pericoli di un “libero arbitrio”.

Suicidio Assistito Italia: le motivazioni

Il giudice costituzionale Francesco Modugno ha evidenziato nella sentenza che “l’incriminazione dell’aiuto al suicidio è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”.

Principio basilare individuato dalla Consulta la quale, tuttavia, ha affermato di aver individuato un’area “in cui l’incriminazione non è conforme alla Costituzione”, ovvero nei casi in cui “l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Il riferimento va proprio al profilo a Marco Cappato. In base alla normativa sulle disposizioni anticipate di trattamento, aggiunge la Corte, “il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Decisione che il medico è tenuto a rispettare”.

Il divieto posto dalla legge. La legge “non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte. Il paziente è così costretto, per congedarsi dalla vita, a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”.

Tutto questo, a detta della Suprema Corte, “finisce per limitare irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Questa violazione costituzionale non potrebbe essere, tuttavia, rimossa con la semplice esclusione della punibilità delle condotte di aiuto al suicidio delle persone che si trovano nelle condizioni indicate”.

 

Scritto da Veronica Mandalà

Palermitana d'origine, amo scrivere di tutto e osservare la realtà a 360 gradi.